STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
ANIMALISTA “Piccoli grandi Amici"
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TITOLO I – DENOMINAZIONE - SEDE
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Articolo
1 |
A norma dell’art. 36
e seguenti del codice Civile, è costituita un’associazione culturale
denominata “Piccoli grandi Amici"
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Articolo
2 |
L’associazione ha sede in Fano, in Via Togliatti 6 |
TITOLO II – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
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Articolo
3 |
L’associazione si ispira a principi di solidarietà,
ecologia e non violenza.
L’associazione non ha fini di lucro, opera per
l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua
struttura è democratica.
Si esclude l’esercizio di qualsiasi attività
commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliare,e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.
L’associazione è regolata dal presente statuto ed agisce
nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che,regolano l’attività dell’associazionismo e del
volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento.
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Articolo
4 |
L’associazione ha le seguenti finalità:
1)
promuovere e sviluppare la cultura e l’amore verso gli animali e la
natura che ci circonda.
2) proporre
la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitano il
rapporto
uomo ed animali e che renda la vita dei nostri amici priva di sofferenze.
3)
promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per
un ambiente, sia naturale che urbano, più vivibile per i nostri amici
animali e che favorisca la coabitazione con l’essere umano.
4)
organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione
professionale, attività culturali nelle scuole,progetti educativi scolastici ed
exstra scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant’altro sia utile per
favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli
argomenti relativi alla finalità dell’associazione.
5)
edire e pubblicare la rivista “Piccoli grandi Amici” e altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell’associazione.
6)
attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o chi ne avesse
necessità nel far valere i diritti dei propri animali.
7)
dare massima informazione ai Soci, o chi ne facesse richiesta, su
acquisto di materiali o normative esistenti, fabbisogni sanitari ed eventuali indirizzi ove rivolgersi per
i nostri amici animali.
8)
rifacendoci ai principi di cui all’articolo 3, cooperare con tutti
coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana,
della pace, dell’ambiente,
per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.
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Articolo
5 |
L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e
concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre
Associazioni od Enti , nazionali o esteri, che svolgono attività analoghe o accessorie all’attività sociale.
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TITOLO III – SOCI
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Articolo
6 |
L’associazione è aperta a chiunque ne condivide gli
scopi e manifesta l’intenzione all’adesione mediante il pagamento della quota sociale e l’accettazione della
tessera.
La consegna o l’invio della tessera è da intendersi
anche quale atto di ammissione da parte dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di
adesione per l’anno sociale seguente,differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci
che il Consiglio Direttivo stesso
può individuare,per particolari scopi promozionali.
Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni
anno fino a …….soci onorari, per particolari meriti connessi alla finalità dell’associazione.
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Articolo
7 |
Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi
diritti. Possono partecipare a tute le iniziative promosse dall’associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie
e straordinarie.
Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente
o per delega scritta, per approvazione e le modificazione dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari
e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente
dalla quota associativa versata.
I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo
stabilito dalle leggi e dallo statuto. I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del
presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.
I soci che desiderano svolgere attività di volontariato
devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati
adeguandosi ai regolamenti interni dell’associazione.
Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo
gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del
Consiglio Direttivo.
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Articolo
8 |
Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili,
ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
La qualità di associato cessa esclusivamente per :
a)
recesso o morte del socio.
b)
mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual
caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata
c)
esclusione per gravi motivi familiari.
Il recesso comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del
contributo sociale annuo versato.
I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del
Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.
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TITOLO IV
– ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE |
Articolo
9 |
Sono organi dell’associazione :
a)
l’Assemblea dei soci
b)
il Consiglio
Direttivo
c)
il Presidente.
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Articolo
10 |
L’assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed
è organo sovrano dell’associazione.
L’assemblea è convocato almeno una volta all’anno
entro il mese di aprile per verificare lr attività svolte, approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo,
elegge i membri scaduti del Consiglio Direttivo, dare le linee programmatiche
all’associazione
l Presidente, il vice-Presidente, il Segretario ed il
Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall’Assemblea, salvo che quest’ultima ne
deleghi, interamente o in parte, l’elezione al Consiglio Direttivo. L’assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente,
in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.
L’assemblea deve essere convocata mediante affissione di
avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima, ed inoltre con comunicazione tramite inserto sulla rivista
dell’associazione oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria, inviata almeno 15 giorni prima.
L’assemblea è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
presenti.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al
massimo una sola delega per socio.
L’assemblea prima di iniziare, deve nominare un proprio
presidente, diverso da quello dell’associazione. Esso ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in
apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze,mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso
delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato: curare che venga
rispettato l’ordine del giorno: controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati
delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.
Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario
dell’associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a
conferire l’incarico ad un socio.
Le riunioni dell’assemblea vengono riassunte in un
verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell’Assemblea. A tale
verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall’assemblea.
Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio
può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere
comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista dell’associazione oppure tramite lettera circolare con affrancatura
ordinaria.
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Articolo
11 |
l Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di […] ad
un massimo di[….] membri dispari, scelti tra i soci dell’assemblea generale, che restano in carica un anno e,
in caso di recesso anticipato, sarà sostituito dai soci che, nell’ultima assemblea abbiano conseguito un numero di
voti immediatamente inferiori a quello dei soci eletti.
Il Consiglio, ove delegato dall’assemblea, nella riunione
immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere
ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni
due mesi, tramite affissione in Sede della convocazione e dell’ordine del giorno almeno 15 giorni prima. I
Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria
scelta, tramite avviso postale o telefonico. Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della
metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito
dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il
conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibera programmatiche assembleari e per la direzione ed
amministrazione dell’associazione.
E’ in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina
dell’attività dell’associazione i quali dovranno essere sottoposti all’assemblea per l’approvazione.
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Articolo
12 |
Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell’associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è
sostituito dal Vice-presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del
Consiglio Direttivo oppure altri soci.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto
necessario per la tutela degli interessi dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
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Articolo
13 |
Il Segretario redige i verbali dell’assemblea dei soci,
delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l’esposizione nella sede sociale della convocazione
delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali;
svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la
cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
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Articolo
14 |
Le cariche degli organi dell’associazione sono elettive e
gratuite:
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TITOLO V -
IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
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Articolo
15 |
L’associazione trae le risorse economiche per il
funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote
associative e contributi degli aderenti;
-
sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni,
nazionali o esteri;
-
rimborsi derivanti da convenzioni;
-
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od
occasionali;
-
donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti
all’associazione a qualsiasi titolo
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Articolo
16 |
L’esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e
quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia
presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e
finché sia approvato. I soci
possono prendere visione.
I l bilancio è composto da un rendimento economico e da un
rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di
cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell’associazione elencando distintamente la
liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà
dell’associazione.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i
contributi o i lasciti ricevuti.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati
al perseguimento degli scopi sociali.
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TITOLO
V I -
REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
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Articolo
17 |
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere
deliberate dall’assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L’assemblea è validamente costituita in
prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei presenti.
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Articolo
18 |
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato
dall’assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.
In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque
causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n 662, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
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TITOLO
V II – DISPOSIZIONI FINALI
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Articolo
19 |
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto,
trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.
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